L’attività dei Manutentori antincendio può produrre rifiuti, come ad esempio polvere estinguente o schiuma sostituite, componenti o interi estintori dichiarati fuori servizio. La gestione di questi rifiuti è oggetto del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 che, all’articolo 266 comma 4 riporta “I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetti che svolge tali attività”.
Nella maggior parte dei casi il Manutentore antincendio è il produttore di tali rifiuti ed è obbligato a seguire le regole del D.lgs 152/2006.
La norma UNI 9994-2 “Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori antincendio” prevede espressamente che il Manutentore antincendio deve essere a conoscenza delle disposioni aziendali in materia di gestione dei rifiuti, deve sapere applicare tali disposizioni e, operando in sicurezza, deve sapere trattare questi rifiuti.
FEIMA sta organizzando un corso per gli associati proprio sull’argomento della gestione dei rifiuti che verrà tenuto tra la seconda metà di giugno e luglio 2019.